Statuto

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDE – DURATA

Art.1

È costituita un’Associazione che agirà sotto la denominazione: “RUGBY FOR LIFE.IT “.

Art. 2

L’ Associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di svolgere la propria attività nel settore dell’assistenza sociale, dell’assistenza sanitaria e della beneficenza.
In particolare l’Associazione ha per scopo quello di dare aiuto ed assistenza a bambini ed anziani in condizioni di disagio o indigenza al fine di fornire un importante supporto strutturale ed economico in quelli che sono due momenti particolarmente difficili della vita umana.
L’ Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie, in quanto ad esso integrative, purché nei limiti consentiti dalla legge.

Art. 3

L’Associazione ha sede in Feltre (BL) nella Via Genzianella n. 2.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

PATRIMONIO

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

a) dai beni mobili ed immobili che diventeranno di proprietà dell’ Associazione;

b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

a) dalle quote associative;

b) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse;

c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quali ad esempio:

- fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore;

- dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

In caso di scioglimento dell’ Associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

ASSOCIATI

Art. 5

Sono soci dell’Associazione le persone e gli enti la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio di Amministrazione e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso.
I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali ed utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indegnità; la morosità e l’indegnità verranno sancite dall’assemblea dei soci.

BILANCIO E UTILI

Art. 6

L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di Amministrazione il Bilancio (rendiconto economico finanziario), da sottoporre all’assemblea dei soci. Verrà altresì sottoposto all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo dell’esercizio in corso.

Art. 7

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’ Associazione salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dall’ Associazione per i fini perseguiti.

AMMINISTRAZIONE

Art. 8

L’Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea dei soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica per tre anni. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo ed all’ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della metà dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal presidente, in sua assenza dal vice presidente ed in assenza di entrambi dal consigliere eletto a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’assemblea; redige il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
Il presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

ASSEMBLEE

Art. 9

L’assemblea è composta da tutti gli associati iscritti nel relativo libro alla data di convocazione e in regola con i versamenti.
L’associato che non partecipa personalmente, o tramite il proprio rappresentante legale, può rilasciare delega scritta esclusivamente ad altro associato.
Ogni associato ha diritto ad un voto e può essere titolare di una sola delega.

Art. 10

L’assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, con lettera a firma del Presidente:

a)   su istanza del Consiglio di Amministrazione;

b)   su richiesta indirizzata al Presidente da almeno il cinquanta per cento (50%) degli associati aventi diritto al voto.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno quindici (15) giorni mediante lettera indirizzata a tutti i soci, oppure a mezzo fax o posta elettronica purché corredata dalla prova della ricezione.
La lettera di convocazione deve indicare il luogo, l’ora, la sede e l’ordine del giorno dell’assemblea sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 11

L’assemblea in sede ordinaria:

- discute e delibera sul rendiconto economico/finanziario consuntivo, sul bilancio preventivo e sulle relazioni del Consiglio di Amministrazione;

- elegge i membri del Consiglio di Amministrazione;

- formula le indicazioni sul programma annuale dell’attività dell’Associazione;

- approva le quote associative annuali proposte dal Consiglio di Amministrazione, come pure ogni altro contributo suppletivo;

- delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l’apertura di sedi;

- delibera su ogni argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio di Amministrazione.

L’assemblea in sede straordinaria:

- delibera sullo scioglimento anticipato dell’ Associazione;

- delibera sulle proposte di modifica dei patti sociali;

- delibera su ogni altro argomento ritenuto dal Consiglio di Amministrazione di carattere straordinario e sottoposto, da detto organo, alla sua approvazione.

Art. 12

L’assemblea, in sede ordinaria, è validamente  costituita, in prima convocazione,  con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione con qualsiasi numero degli associati presenti.
L’assemblea, in sede straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i due terzi (2/3)  degli associati; in seconda convocazione con la presenza della metà più uno degli associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se presente, o, altrimenti, da persona designata dall’assemblea con votazione assunta a maggioranza dei presenti.
I verbali dell’assemblea, quando non è richiesto l’intervento del notaio, sono redatti dal segretario dell’associazione o, in caso di sua assenza, da persona scelta dal Presidente fra gli associati presenti.
I verbali dell’assemblea firmati dal presidente e dal segretario fanno fede verso i terzi.
L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.  In caso di parità, si procede ad una ulteriore votazione immediata. Qualora l’esito della votazione sia un’ulteriore parità, prevale il voto del Presidente o del suo sostituto.
L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi (2/3) dei voti espressi.
Il voto avviene  per alzata di mano e a scrutinio palese, salvo modalità diversa proposta dal Presidente e approvata dall’assemblea.
Le deliberazioni prese in conformità a quanto qui previsto obbligano tutti gli associati, ancorché assenti, dissenzienti o astenuti.
Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annua di associazione.
Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo, in questo caso, nelle assemblee dirette all’approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

SCIOGLIMENTO

Art. 13

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra Associazione operante in analogo settore.

NORMA DI CHIUSURA

Art. 12

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge speciali e quelle del capo II e III del titolo II del libro I del codice civile.